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Obbligo manutenzione a tutti i proprietari e conduttori ovvero detentori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, etc.) confinanti con strade di proprietà e competenza della Prov

Obbligo manutenzione a tutti i proprietari e conduttori ovvero detentori a qualsiasi titolo di beni immobil

Data :

27 giugno 2025

Obbligo manutenzione a tutti i proprietari e conduttori ovvero detentori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, etc.) confinanti con strade di proprietà e competenza della Prov
Municipium

Descrizione

Ordinanza N. 15 del 27/06/2025 “ obbligo manutenzione a tutti i proprietari e conduttori ovvero detentori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, etc.) confinanti con strade di proprietà e competenza della Provincia di Pescara.”

O R D I N A

a tutti i proprietari e conduttori ovvero detentori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, etc.) confinanti con strade di proprietà e competenza della Provincia di Pescara, di ottemperare agli obblighi loro imposti dalla normativa richiamata in relazione alla manutenzione dei terreni di proprietà, eseguendo in maniera continuativa durante tutto l’anno, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino a tempo indeterminato, le seguenti azioni, così come previste e disciplinate dai già richiamati articoli del D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, come aggiornato dalla L. n. 77/2024:- ai sensi dell’art. 29, “Piantagioni e siepi”, del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.:

procedere alla verifica costante al fine della messa in sicurezza mediante taglio (ove necessario) di tutti gli esemplari arborei, arbustivi anche dotati di rami o loro parti (es.: alberi inclinati verso la strada, con particolare riferimento a quelli in stato vegetativo critico), che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, ricadenti nelle fasce di pertinenza (così come definite dall’art. 3, comma 1 e dagli artt. 16,17 e 18 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. e ii., oltre che dagli artt. 26 e 27 del relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione” - D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii.) ed anche delle alberature al di fuori delle suddette fasce di pertinenza che, per dimensioni e posizione, presentino un potenziale pericolo di ribaltamento sulla strada pubblica, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia, oltre che la rimozione degli esemplari o parti di essi già caduti sul piano viabile delle Strade Provinciali;

garantire il continuo monitoraggio di tutti gli esemplari arborei ed arbustivi che, nonostante rientrino   nelle fattispecie di cui al punto precedente, non siano stati potati o abbattuti;- ai sensi dell’art. 30, “Fabbricati, muri e opere di sostegno”, del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.:

eseguire la necessaria e costante manutenzione e conservazione di muri ed opere di sostegno di qualsiasi genere adiacenti e confinanti con le strade pubbliche, in modo tale da non compromettere l’incolumità pubblica e non arrecare danni alle strade pubbliche e relative pertinenze; - ai sensi dell’art. 31, “Manutenzione delle ripe” del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.:

garantire la manutenzione, il ripristino e la pulizia delle ripe e delle scarpate dei fondi laterali alle strade, in modo tale da impedire franamenti e cedimenti del corpo stradale, ovvero scoscendimenti del terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale e prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulle strade di proprietà e competenza della Provincia di Pescara, con esecuzione, ove occorre, delle necessarie opere di mantenimento;

evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi altro movimento di terreno, incluso lo sradicamento e la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, per una distanza, in proiezione orizzontale, almeno pari alla fascia di pertinenza stradale;

procedere al taglio di rami, alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private, con particolare riferimento a quelle adiacenti alle ripe e prospicienti le strade pubbliche, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

evitare di rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le ripe e le scarpate stradali.- ai sensi dell’art. 32, “Condotta delle acque”, e dell’art. 33, “Canali artificiali e manufatti sui medesimi”, del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.:

garantire la corretta regimazione delle acque attraverso la costante manutenzione e pulizia dei fossi presenti all’interno dei terreni agricoli privati, sia coltivati che incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e nei tratti privati adiacenti alle strade pubbliche, in modo da evitare, anche nei casi di piogge e nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale pubblica da parte di fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali con invasione della viabilità pubblica, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla circolazione stradale, oltre che grave pregiudizio per la pubblica incolumità e sicurezza;

provvedere alla corretta esecuzione di tutte le normali e consuete pratiche agricole adeguate alla conformazione, tipo ed uso dei terreni, in modo da mantenerli sempre in buono stato di efficienza, con realizzazione di solchi trasversali (in numero e dimensioni adeguati) sugli appezzamenti di terreno in pendenza, manutenzione costante dei canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso i fossi principali o realizzazione di nuovi canali (se necessario), purché idonei al maggior carico, ovvero convogliamento dei canali medesimi verso corsi d’acqua naturali, anche mediante costruzione di idonei pozzetti di raccolta delle acque, predisposti a tale servizio;

impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali (anche privati) adiacenti alle strade pubbliche citate in oggetto che, tracimando, può cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;

procedere all’escavazione, riprofilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, in modo da favorire il regolare e costante deflusso delle acque stesse nonché la loro immissione nel sistema di raccolta principale, con rimozione del materiale proveniente dalla pulitura di scoli, fossi, scarpate, a cura e spese degli interessati e trasferimento in discarica o smaltimento tramite apposita ditta autorizzata, secondo le vigenti disposizioni normative in materia;

procedere alla realizzazione dei fossi e scoli necessari per permettere il regolare e costante deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi privati, anche se provenienti da terreni di altre proprietà, e di tutti quegli interventi volti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque e, comunque, atti ad evitare pericoli anche potenziali per la pubblica incolumità;

procedere alla rimozione tempestiva di frane e realizzazione dei lavori necessari ad evitare il manifestarsi delle medesime;

PRECISA

- che gli interventi sopra elencati di cui si ordina l’esecuzione dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle aree interessate, così da assicurare la rimozione delle potenziali cause di pregiudizio per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, fermo restando l’acquisizione di eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, che dovessero rendersi necessari;

AVVERTE

- che qualsiasi danno a terzi dovesse verificarsi a seguito del mancato adempimento di quanto previsto nella presente Ordinanza è a carico del proprietario privato inadempiente secondo la normativa vigente in materia, inclusa ogni responsabilità civile e penale derivante dalle inadempienze verso il presente atto;

- che, nell’ipotesi di inadempienza alla presente ordinanza da parte dei titolari di diritti reali (proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti, etc.) sulle aree interessate, la Provincia di Pescara provvederà, conformemente alla normativa in materia, ad ingiungere ai soggetti inadempienti l’esecuzione delle opere loro imposte e, in caso di ulteriore inadempimento da parte degli stessi nel termine assegnato, si riserverà di procedere d’ufficio all’esecuzione diretta degli interventi ritenuti strettamente necessari a garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale, con rivalsa delle spese sostenute e dei relativi oneri a carico del trasgressore o degli altri soggetti solidalmente responsabili;

- che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fatta salva l’azione in sede penale per la violazione dell’art. 650 del codice penale, al trasgressore, in relazione alle singole fattispecie integrate, saranno comminate, secondo le modalità previste dalla L. n.689/1981 e ss. mm. e ii., le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

per l’omessa manutenzione delle siepi e l’omesso taglio degli esemplari arborei, arbustivi anche dotati di rami o loro parti che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione ovvero dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 694,00, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992;

per l’omessa manutenzione e/o rifacimento di opere murarie e di sostegno, poste a delimitazione delle aree, che minacciano rovina, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430,00 ad € 1.731,00, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 285/1992;

per l’omessa manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade ovvero la mancata esecuzione delle necessarie opere di mantenimento, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 694,00, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 285/1992;

per l’omessa manutenzione delle opere necessarie a garantire la corretta e costante condotta delle acque ovvero dei canali artificiali posti in prossimità del confine stradale, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 694,00, ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 33 del D. Lgs. n. 285/1992;

- che i proprietari e gli esercenti diritti reali sui terreni e le aree oggetto della presente ordinanza sono responsabili penalmente e civilmente di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per l’omessa o ritardata o parziale esecuzione del presente provvedimento, dovendosi peraltro rammentare altresì il principio della responsabilità del custode del bene sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ai sensi dell’art.2051 del codice civile.

Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2025, 13:53

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