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14 11 Novembre

Notizie e informazioni - 27 Novembre 2014

COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

UFFICIO ANAGRAFE

 

A V V I S O

ABUSIVISMO E RESIDENZA ANAGRAFICA

D.L. 28 marzo 2014, n. 47 art. 5

 
 

IL   SINDACO

 

            Visto Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014 n.80, all’ art. 5 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 "(GU n.73 del 28-3-2014) convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, ti. 80 (in G.U. 2710512014, n.121).prevede che: “ chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza, né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”-

           Rilevato l’incidenza della norma sulla disciplina anagrafica ed in particolare sul procedimento di iscrizione anagrafica, il Ministero dell’Interno con Circ. 14/2014 della Direzione Centrale dei Servizi Demografici stabilisce che, in sede di dichiarazione anagrafica, debbano essere acquisite le informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione od altro).

RENDE NOTO

che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo NON PUÒ CHIEDERE LA RESIDENZA né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e GLI ATTI EMESSI IN VIOLAZIONE Dl TALE DIVIETO SONO NULLI A TUTTI GLI EFFETTI Dl LEGGE. 

Pertanto, all'atto della dichiarazione di residenza ,il dichiarante dovrà compilare l'autodichiarazione dì NON trovarsi nella condizione di "OCCUPANTE ABUSIVO SENZA TITOLO", con la specifica del titolo di legittimazione al possesso.

AVVERTE

Che l’Ufficiale d'Anagrafe in applicazione della norma generale (art. 71 DPR n. 44512000) prevista per tutti i casi dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Che, nel caso in cui il dichiarante, in sede di presentazione della domanda di iscrizione anagrafica, rifiuti di rendere l'autodichiarazione, non vi provveda neppure il proprietario (se diverso dal dichiarante), né sia presentato, in alternativa, copia del titolo di possesso, l’Ufficiale d'anagrafe adotterà, entro due giorni dalla presentazione della domanda, formale provvedimento, sinteticamente motivato, con il quale dichiarerà l'istanza "inammissibile".

 

Dalla residenza comunale

IL SINDACO

F.to     Avv. Lorenzo Mucci