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Regolamento

2006-04-07 16:44:15


REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Legge del servizio nazionale di protezione civile 225/1992, Legge Regionale 72/1993, D.L. 112/1998.

 

 

Adottato con Delibera Consiliare n. ………del …………

 

 

INDICE :

 

Art. 1               Costituzione del Gruppo

 

Art. 2               Scopi e Finalità

 

Art. 3               Obiettivi comunali in materia di protezione civile

 

Art. 4               Attività comunale di protezione civile . Definizioni

 

Art. 5               Risorse economiche

 

Art. 6               Attribuzioni del Sindaco

 

Art. 7               Coordinatore del servizio comunale di protezione civile

 

Art. 8               Piano comunale di protezione civile

 

Art. 9               Aggiornamento del piano comunale di protezione civile

 

Art. 10             Servizio comunale di protezione civile

 

Art. 11             Coordinamento del gruppi

 

Art. 12             Volontariato

 

Art. 13             Doveri degli associati

 

Art. 14             Benefici normativi per volontari

 

Art. 15             Appartenenza al gruppo

 

Art. 16             Rispetto regolamento

 


 

 

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1.        E’ costituita presso il Comune di Nocciano ( PE ) il “Servizio Comunale di Protezione Civile”, senza fini di lucro, con sede provvisoria presso il Municipio.

2.      La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

1.      Il Servizio Comunale di Protezione Civile, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di svolgere, nell’ambito della protezione civile e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.

Art. 3
Obiettivi comunali in materia di protezione civile

 

1.        Il Comune di NOCCIANO, in osservanza ed attuazione delle vigenti normative statali e regionali :

a)       definisce ambiti , uffici competenti e modalità di programmazione ed intervento finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all’art.1 ;

b)       organizza il Servizio Comunale di Protezione Civile, garantendone il massimo coordinamento operativo con gli altri organismi ed istituzioni competenti in materia , nel rispetto delle reciproche attribuzioni ;

c)       promuove lo sviluppo e la formazione di una moderna coscienza di protezione civile anche attraverso l’attuazione di programmi educativi ed informativi a carattere divulgativo ;

d)      organizza e coordina lo sviluppo di specifiche forme di volontariato quali espressione di partecipazione  e solidarietà civile, a supporto delle iniziative e delle attività locali in materia.

Art.4
Attività comunale di protezione civile - definizioni

 

1.        L’attività di protezione civile svolta dal Servizio Comunale di Protezione Civile, secondo le modalità previste dal Piano di cui al successivo art. 8 , si distingue in attività ordinaria e straordinaria ;

2.        Per attività ordinaria ai sensi del primo comma si intende quel complesso di iniziative di tipo organizzativo, pianificatorio , gestionale ed informativo che prescinde dall’effettivo manifestarsi dell’emergenza a seguito di un evento così come definito all’art. 1 ;

3.      Per attività straordinaria ai sensi del primo comma si intende quel complesso di interventi anche operativi che è necessario approntare e porre in essere al verificarsi di un evento così come definito all’art. 1 .

Art. 5

Risorse economiche

1.        Il Servizio Comunale di Protezione Civile trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, oltre dalle disponibilità comunale, anche da:

a)     contributi privati;

b)    contributi del Dipartimento della protezione civile, dello Stato, della Regione Abruzzo, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c)     donazioni e lasciti testamentari;

d)    rimborsi derivanti da convenzioni;

e)     entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di prestazione d’opera intellettuale marginali.

 

Art. 6
Attribuzioni del sindaco

 

1.        Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile. Nell’immediata emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso , provvedendo agli interventi necessari  stabilendo i collegamenti con la Prefettura e la Giunta Regionale nelle forme e nei contenuti dettati dall’evolversi degli eventi ;

2.        Nell’esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale di tutta la struttura Comunale;

3.      Per assolvere a detti compiti il Sindaco può conferire specifica delega per la Protezione Civile ad un Assessore.

 

Art. 7
Coordinatore del servizio comunale di protezione civile

 

1.        Al vertice del Servizio Comunale di Protezione Civile è posto un Coordinatore unico nominato dal Sindaco.

2.        Il Coordinatore unico :

a)       Propone alla Giunta Comunale il Piano Comunale di Protezione Civile e le successive eventuali modifiche o integrazioni .

b)       sovrintende all’attività ordinaria di protezione civile di cui all’art. 3 , secondo comma , del presente Regolamento

c)       rappresenta il primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell’attività straordinaria di cui all’art. 3 , terzo comma , del presente Regolamento, collaborando con il Sindaco o l’Assessore delegato nella pianificazione ed attuazione degli interventi ritenuti  necessari a fronteggiare l’emergenza ;

d)       coordina il Servizio Comunale di Protezione Civile di cui al successivo art. 10 ;

e)      propone, compatibilmente alle provviste finanziarie eventualmente stanziate in bilancio, l’adozione di soluzioni strumentali, umane e tecnologiche per garantire una maggiore efficacia del servizio .

 

Art. 8
Piano comunale di protezione civile


1.        Il Comune di NOCCIANO assume il Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento di attuazione degli indirizzi di programma e previsione in materia di protezione civile .

2.        Il Piano Comunale di Protezione Civile, nonché gli eventuali successivi aggiornamenti straordinari, è adottato dalla Giunta Comunale .

3.        Il Piano Comunale è predisposto dal Coordinatore di cui all’art.7 del presente Regolamento, avvalendosi  del Servizio Comunale di Protezione Civile   nonché sulla base delle analisi dei rischi del territorio, delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell’ambito della pianificazione statale e regionale, anche in conformità al Piano Provinciale , Regionale , ecc. di Protezione Civile .

4.      Il Piano Comunale di Protezione Civile definisce omogenee procedure e metodologie di intervento , garantendo in particolare il massimo coordinamento tra le strutture ed i soggetti interessati , ivi comprese le associazioni di volontariato eventualmente previste .

 

Art. 9
Aggiornamento del piano comunale di protezione civile

 

1.        L’eventuale aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è proposto dal Coordinatore del Servizio Comunale di Protezione Civile .

2.        L’aggiornamento si distingue in ordinario , non soggetto quindi ad alcuna formalità di  adozione, e straordinario, soggetto cioè a specifica delibera di Giunta;

3.      L’aggiornamento ordinario riguarda tutte quelle componenti non strutturali del Piano , e dunque strettamente funzionali alla sua operatività e soggette a naturali modifiche nel corso del tempo (indirizzi , recapiti , reperibilità , nominativi , elenchi , database , procedure , ecc.) .

4.      L’aggiornamento straordinario è conseguente a tutte le modifiche normative e/o di orientamento che rendono necessario intervenire sulla struttura generale del Piano, mutandone l’assetto organizzativo di base e il ruolo delle varie componenti .

Art. 10
Servizio comunale di protezione civile

1.        Per Servizio Comunale di Protezione Civile si intende tutto il complesso organizzativo individuato al fine di assolvere sia l’attività ordinaria che l’attività straordinaria come definite all’art. 4 , secondo e terzo comma , del presente Regolamento , e secondo le modalità previste dal Piano di cui all’ art. 8 .

2.        Il Servizio Comunale di Protezione Civile è articolato per aree di competenza ed intervento secondo quanto definito  dal Piano .

3.        Il Servizio Comunale di Protezione Civile, secondo le modalità organizzative di cui al precedente comma , provvede a :

a)       aggiornare periodicamente il Piano Comunale di Protezione Civile , anche in funzione di eventuali interventi normativi successivi ;

b)       assicurare la funzionalità della Centrale Operativa e delle sue dotazioni strumentali , cartografiche e informative .

c)       assicurare la rapida attivazione  sul territorio comunale dei piani di intervento , anche tramite servizi di reperibilità e/o allertamento , compatibilmente alle effettive disponibilità di personale ;

d)       coordinare l’impiego delle risorse umane e strumentali in occasione dell’emergenza o di specifiche esercitazioni mirate a verificare l’organizzazione e la capacità di intervento ;

e)       proporre ed organizzare l’informazione e l’educazione alla Protezione Civile , nonché l’aggiornamento e la formazione tecnica del personale dipendente e del volontariato da impiegare in caso di calamità .

4.        Il personale dipendente del Comune, all’occorrenza, è a tutti gli effetti personale di Protezione Civile, anche se non specificamente ricompreso nella Struttura prevista dal Piano .


Art. 11
Coordinamento dei del gruppo

Il Gruppo Comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi regionali e/o nazionali preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12
Volontariato

 

1.        Ai sensi dell’art. 3 , lett. d),  del presente Regolamento, Il Servizio Comunale di Protezione Civile può avvalersi , con le modalità ed i limiti previsti dalle normative vigenti in materia , della collaborazione e/o dell’opera prestata dai singoli volontari o da associazioni di volontariato coordinandone l’attività e prevedendone compiti e modalità di impiego .

2.        Il numero di aderenti è illimitato. Sono membri del Servizio Comunale di Protezione Civile tutte le persone fisiche di ambo i sessi, residenti e non nel Comune di Nocciano, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’ente. Le persone facenti parte del Servizio sono individuate in un apposito elenco depositato presso il Servizio Tecnico

3.      Per le finalità di cui al precedente comma, il Comune può stipulare apposite convenzioni .

Art.13

Doveri dei volontari

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare a tutte le alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spinto di collaborazione.

Devono partecipare alle riunioni ordinarie mensili predisposte dal Servizio di Protezione Civile. ( La non partecipazione a dette riunioni per mesi sei comporterà la decadenza d'ufficio dal Gruppo Comunale, salvo avvenuta comunicazione motivata ed accettata dal Servizio di P.C.).

Inoltre, nelle vesti di volontari di protezione civile devono:

a)       osservare il presente regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dal comune;

b)      mantenere sempre un comportamento degno;

c)       prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito;

d)      partecipare alle attività formative;

e)       svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate;


Essi, nelle vesti di volontari di protezione civile non possono:

·         sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di emergenza;

·         svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Articolo 14

Benefici normativi per volontari

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile, purché il gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza Consiglio dei Ministri - saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1.        a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato:

2.        b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

3.        c) copertura assicurativa, secondo le modalità previste all'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia;

4.        d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in :

·         spese di carburante per l' utilizzo degli automezzi, in conformità all'art. 11 del D.P.R. n. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia;

·         eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;

·         altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

·         eventuale rimborso ai datori di lavoro pubblici e privati dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore

Articolo 15
Appartenenza al Gruppo


L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo Comunale di protezione civile, determinano l'appartenenza al gruppo.

La violazione o l'inosservanza delle condizioni previste nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

 

Articolo 16
Rispetto regolamento


Il Sindaco, l'Assessore alla Protezione Civile e il Coordinatore unico sono garanti del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

 


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